Art. 79b LPP
Riscatto
1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.
2 Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:
- a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
- b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.
3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.
4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata in virtù dell’articolo 22c LFLP non sono soggetti a limitazioni.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4.2)44 citazioni
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2Deduzione dei versamenti alle istituzioni di previdenza professionale effettuati da persone esercitanti un'attività indipendente13 citazioni
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3L'apporto di capitale da parte della lavoratrice o del lavoratore al fine d'incrementare una rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato è deducibile malgrado il ritiro simultaneo del capitale di vecchiaia6 citazioni
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4Deduzione dei versamenti fatti alla previdenza previdenziale da lavoratori indipendenti2 citazioni
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5Prestazioni d'invalidità della previdenza professionale in caso di attività a tempo parziale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern 2004 - 200663 citazioni
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39 citazioni
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Direkte Bundessteuer 2006 und 200722 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.