Fatti

L'8 agosto 1996, la cassa di disoccupazione del Cantone di Berna ha concesso alla signora [H.], nata nel 1950 e disoccupata dal 1° giugno 1996, un anticipo di Fr. 1'000.- sull'indennità di disoccupazione prevista. Dopo aver accertato che aveva diritto a un'indennità di disoccupazione complessiva di Fr. 80.- fino all'assunzione di un impiego nel novembre 1996, la cassa di disoccupazione ha richiesto il 27 giugno 1997 alla signora [H.] la restituzione del saldo dell'anticipo, pari a Fr. 920.-. L'assicurata non ha impugnato tale decisione, ma ha chiesto la dispensa dalla restituzione, richiesta respinta dalla cassa di disoccupazione con decisione del 25 febbraio 1998 per mancanza di buona fede.

Accogliendo il ricorso presentato, il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, con decisione del 27 luglio 1998, ha riconosciuto la buona fede della signora [H.], ha omesso di esaminare il secondo presupposto per la dispensa, ovvero l'eccessiva onerosità, e ha accolto la sua richiesta di dispensa dalla restituzione di Fr. 920.-.

Contro questa decisione, l'Ufficio federale dell'economia e del lavoro (dal 1° luglio 1999: Segreteria di Stato dell'economia [SECO]) ha presentato un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio del caso all'istanza precedente per accertare se la restituzione rappresentasse un'eccessiva onerosità per la signora H.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina innanzitutto se la nuova regolamentazione emanata dal Consiglio federale, in particolare l'art. 79 cpv. 1quater OAVS, sia applicabile anche nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e, in caso affermativo, se sia conforme alla legge e alla Costituzione.

Il Tribunale giunge alla conclusione che l'art. 79 cpv. 1quater OAVS, che dispensa…