Art. 154 LAVS
Attuazione ed esecuzione
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione .
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 200 e 200bis cpv. 1 OAVS2 citazioni
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2Art. 20 cpv. 3 OAVS (testo del 18 ottobre 1974 in vigore dal 1o gennaio 1976)1 citazioni
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3Cambiamento di cassa0 citazioni
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4Art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 5 seconda frase nonché art. 10 cpv. 1, 2 e 3 LAVS: Qualifica, per quel che concerne l'obbligo contributivo, dei contributi assegnati dal Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche0 citazioni
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5Art. 18 cpv. 1 OAVS: Reddito sottoposto all'obbligo contributivo0 citazioni
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6Art. 4 vCost.: Controllo di ordinanze dipendenti dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni23/02/2022 · 3 citazioni de
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2 citazioni
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1 citazioni12/02/2013 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.