Art. 154 LAVS

Attuazione ed esecuzione

1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione .
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 200 e 200bis cpv. 1 OAVS
    · 28/02/1974 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 20 cpv. 3 OAVS (testo del 18 ottobre 1974 in vigore dal 1o gennaio 1976)
    · 02/04/1979 · 1 citazioni
  3. 3
    Cambiamento di cassa
    · 12/02/2013 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 5 seconda frase nonché art. 10 cpv. 1, 2 e 3 LAVS: Qualifica, per quel che concerne l'obbligo contributivo, dei contributi assegnati dal Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche
    · 02/05/2007 · 0 citazioni
  5. 5
    Art. 18 cpv. 1 OAVS: Reddito sottoposto all'obbligo contributivo
    · 28/12/2006 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 4 vCost.: Controllo di ordinanze dipendenti dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione
    · 21/01/2000 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/02/2022 · 3 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 21/12/2016 · 2 citazioni de
  • 12/02/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.