Fatti

La Sig.ra G. ha lavorato in qualità di cassiera fatturista per la società K. SA dal 1973. Il 1° novembre 1990, è stata vittima di un incidente ed è stata impossibilitata a lavorare fino al 28 febbraio 1991. Il 1° marzo 1991, ha ripreso parzialmente la sua attività professionale. Il 9 marzo 1991, è stata nuovamente vittima di un incidente, con la conseguenza di un'incapacità totale a lavorare fino alla fine di giugno 1991; dal 1° luglio 1991, ha ripreso il lavoro al 50%.

Con lettera del 29 agosto 1991, K. SA ha rescisso il contratto della sua dipendente per il 31 ottobre 1991; a seguito delle contestazioni di quest'ultima, ha posticipato tale scadenza al 30 novembre 1991 e, a tutti gli effetti utili, ha nuovamente rescisso il contratto per il 29 febbraio 1992.

La Sig.ra G. ha presentato un ricorso di riforma contro tale decisione, concludendo affinché il licenziamento notificato sia dichiarato nullo e affinché la convenuta sia condannata a pagarle, in particolare, 9'103 fr. 80 a titolo di salario per i mesi di dicembre 1991, gennaio e febbraio 1992.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della ricorrente su questo punto. Secondo l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, il datore di lavoro non può rescindere un contratto di lavoro, a partire dal sesto anno di servizio, durante i 180 giorni che seguono un'incapacità lavorativa totale o parziale risultante da una malattia o da un incidente non imputabili alla colpa del lavoratore. Il Tribunale federale…