Fatti

Il ricorrente A. è stato condannato dal Tribunale cantonale di Svitto per molteplici violazioni della legge sulla protezione degli animali, in quanto aveva consegnato o affidato il cane B. più volte alla sua compagna C., in violazione di un provvedimento. Il Tribunale federale annulla la sentenza e rinvia il caso al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio. Il Laboratorio dei Cantoni primitivi aveva vietato ad A. con decisione del 25 gennaio 2017 di consegnare o affidare il cane B. a C. al di fuori dell'abitazione o della casa, affinché il cane non mettesse in pericolo persone o animali. A. è stato accusato di aver violato questo provvedimento di polizia di sicurezza. Il Tribunale cantonale lo ha quindi condannato in base all'art. 28 cpv. 3 della legge sulla protezione degli animali.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'art. 28 cpv. 3 della legge sulla protezione degli animali può sanzionare solo le violazioni di disposizioni che servono alla protezione degli animali. Le misure che servono principalmente alla sicurezza e all'ordine pubblico non possono essere fondate su questa disposizione. Tuttavia, la decisione del 25 gennaio 2017 era…