Art. 80 Cost.
Protezione degli animali
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l’utilizzazione di animali;
- d. l’importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l’uccisione di animali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esperimenti su primati (non umani)9 citazioni
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2Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi7 citazioni
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3Esperimenti su primati (non umani)5 citazioni
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4Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto1 citazioni
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5Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare solettese "Per una rappresentanza equiparata nei diritti delle donne e degli uomini nelle autorità cantonali - Iniziativa 2001"0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerhandlungen gegen Tierschutzgesetzgebung / Tierhalteverbot23 citazioni
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19 citazioni
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Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.