Art. 80 Cost.

Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
  1. a. la detenzione e la cura di animali;
  2. b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
  3. c. l’utilizzazione di animali;
  4. d. l’importazione di animali e di prodotti animali;
  5. e. il commercio e il trasporto di animali;
  6. f. l’uccisione di animali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esperimenti su primati (non umani)
    · 07/10/2009 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi
    · 13/01/2010 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esperimenti su primati (non umani)
    · 07/10/2009 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto
    · 26/11/2024 · 1 citazioni
  5. 5
    Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare solettese "Per una rappresentanza equiparata nei diritti delle donne e degli uomini nelle autorità cantonali - Iniziativa 2001"
    · 19/03/1997 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.