Fatti

Il ricorrente, un agricoltore, teneva un grande numero di animali nella sua fattoria, tra cui bovini, vitelli, capre, pecore, suini, polli e conigli. Le autorità di protezione degli animali dei cantoni Appenzell Esterno e San Gallo emanarono diverse disposizioni e ammonimenti contro il ricorrente per porre rimedio alle carenze nella detenzione degli animali. Il ricorrente fu condannato più volte per violazioni della legge sulla protezione degli animali. L'ufficio veterinario del cantone Appenzell Esterno dispose il 20 febbraio 2012 un divieto di detenzione di animali da reddito senza limiti di tempo contro il ricorrente. Il tribunale d'appello di Appenzell Esterno respinse il ricorso del ricorrente contro questa disposizione.

Il ricorrente chiese al Tribunale federale di annullare la sentenza del tribunale d'appello e di non applicare il divieto di detenzione di animali. Il servizio giuridico della cancelleria cantonale e il tribunale d'appello del cantone Appenzell Esterno, nonché l'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria chiesero di respingere il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se il tribunale d'appello potesse pronunciare un divieto di detenzione di animali senza limiti di tempo nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LPAn. Il tribunale stabilì che il ricorrente, nonostante numerose occasioni, non si assicurò in modo duraturo che le disposizioni sulla protezione degli animali fossero rispettate nell'azienda agricola per tutti i suoi animali. L'autorità inferiore poteva ritenere che il ricorrente non sia in grado di detenere animali (art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn).

Il Tribunale federale respinse anche la censura del ricorrente secondo cui il divieto di detenzione di animali non sarebbe…