Art. 23 LPAn
Divieto di tenere animali
1 L’autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l’allevamento, la commercializzazione o l’impiego a titolo professionale di animali a chi:
- a. è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell’autorità;
- b. per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.
2 Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.
3 L’USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all’articolo 33 per l’adempimento dei loro compiti legali.
4 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerhandlungen gegen Tierschutzgesetzgebung / Tierhalteverbot49 citazioni
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Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot42 citazioni
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38 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.