Art. 23 LPAn

Divieto di tenere animali

1 L’autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l’allevamento, la commercializzazione o l’impiego a titolo professionale di animali a chi:
  1. a. è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell’autorità;
  2. b. per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.
2 Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.
3 L’USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all’articolo 33 per l’adempimento dei loro compiti legali.
4 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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