Fatti

La ricorrente I., nata nel 1967, è stata alle dipendenze del Cantone di Zurigo a partire da agosto 1989 e di conseguenza assicurata presso la BVK per la previdenza. Nell'ottobre 1992 ha ridotto il suo grado di occupazione, a seguito del quale le è stata diagnosticata una depressione da esaurimento nevrotico nonché la bulimia. I. ha rassegnato le dimissioni dal suo rapporto di lavoro con il Cantone di Zurigo nel luglio 1993. Di conseguenza ha percepito indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è stata parzialmente occupata.

Dal 1° settembre 1995 al 30 novembre 1997 I. ha lavorato presso il servizio scolastico della Città di Zurigo ed era assicurata presso la relativa cassa pensioni. Nel dicembre 1997 le è stata accordata da questa cassa una rendita AI completa. L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha inoltre riconosciuto a I. con effetto retroattivo a partire dall'aprile 1997 una rendita AI completa.

Nel maggio 2002 I. ha richiesto alla BVK l'attribuzione di una rendita AI. Tuttavia, la BVK ha negato il suo obbligo di prestazione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso, a seguito del quale I. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la BVK è vincolata alle constatazioni dell'assicurazione invalidità, nella misura in cui queste non siano manifestamente insostenibili. Poiché la BVK si basa sulle decisioni dell'assicurazione invalidità, la questione della mancata inclusione della BVK nella procedura dell'assicurazione invalidità è irrilevante.

È decisivo che la Cassa pensioni della Città di Zurigo abbia riconosciuto l'obbligo di prestazione e…