Fatti

Il caso riguarda un criminale professionale straniero di 42 anni, condannato per diversi furti con scasso. L'istanza precedente lo aveva espulso a vita dalla Svizzera ai sensi dell'art. 55 CP. Il ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione.

Il Tribunale federale doveva valutare se l'espulsione a vita fosse legittima in questo caso. In particolare, era necessario chiarire se il ricorrente si trovasse in stato di recidiva ai sensi dell'art. 67 CP e se nell'ordinare l'espulsione fossero stati adeguatamente considerati gli scopi della pena e della misura di sicurezza.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il ricorrente si trovasse in stato di recidiva ai sensi dell'art. 67 CP, in quanto era stato condannato per reati per i quali sarebbe stata possibile l'estradizione secondo il diritto svizzero.

Per quanto riguarda l'espulsione, il tribunale ha stabilito che essa persegue sia uno scopo punitivo che uno scopo di sicurezza. Sebbene l'espulsione sia configurata principalmente come pena accessoria, lo scopo di sicurezza svolge una funzione direttiva. Nel caso concreto, il ricorrente è da considerarsi un pericoloso criminale professionale, per il quale vi sono poche prospettive di risocializzazione. Pertanto, è nell'interesse del Paese tenerlo permanentemente lontano dalla Svizzera.

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