Art. 6 CP
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
- a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e b. l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero.
2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU , l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Art. 6 CP8 citazioni
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2
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34 citazioni
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4Estradizione. 1. La violazione del principio della specialità va fatto valere con il ricorso per cassazione4 citazioni
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5DTF 76_IV_2094 citazioni01/01/1950 · 4 citazioni
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6DTF 76_IV_2654 citazioni01/01/1950 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni24/02/2017 · 2 citazioni de
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2 citazioni16/10/2001 · 2 citazioni de
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Unlauterer Wettbewerb (Bestechung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.