Fatti
X. e [Y.] avevano sottoscritto quote di emissioni della Clinique Bellerive S.A. (CBSA), distribuite dalla Dispo AG Zürich e successivamente dalla Dispo AG Vaduz. Quando la CBSA è andata in fallimento, X. e [Y.] hanno fatto causa alla Interallianz Bank Zürich AG, successore della Bank Gut/Streiff AG, e a Max Hänsli, chiedendo il risarcimento dei danni. Essi sostenevano che il capitale apportato dagli investitori costituisse un patrimonio separato simile a un fondo di investimento e che pertanto fosse soggetto alla Legge federale sui fondi di investimento (LFI).
Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda, in quanto non ha riconosciuto l'esistenza di un patrimonio separato simile a un fondo, ma ha ritenuto che gli investitori avessero acquisito solo diritti su quote azionarie. I ricorrenti hanno quindi presentato appello.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che si trattava di un patrimonio separato simile a un fondo ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LFI, soggetto alla Dispo AG Zürich in qualità di società di gestione del fondo. La Dispo AG Vaduz è stata considerata una mera manovra per eludere la valutazione fiscale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il Tribunale federale ha affermato l'applicabilità della LFI, in quanto la Dispo AG Zürich fungeva da società di gestione del fondo e il patrimonio era investito collettivamente ai sensi dell'art. 2…