Art. 399 CO
1 Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.
2 S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.
3 In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Versamento di denaro mediante clearing bancario; pretesa contrattuale diretta del disponente nei confronti della banca destinataria che agisce in modo contrario alle istruzioni (art. 32, 112, 127, 398 cpv. 3 CO)7 citazioni
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2Mandato od atto extracontrattuale? Legittimazione passiva6 citazioni
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3Responsabilità dello spedizioniere3 citazioni
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4Responsabilità tra vettori in caso di riconsegna tardiva. 1. La Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) prevale sul diritto nazionale (consid. 2). 2.…2 citazioni
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5Divieto di delega e principio della trasparenza in materia di perizie psichiatriche1 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anwaltshaftung5 citazioni
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1 citazioni07/10/2010 · 1 citazioni de
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Patentrecht1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.