Fatti

I coniugi [H.] possedevano una lampada di Emile Gallé, per la quale A. offrì loro 15.000 franchi il 29 novembre 1977. I proprietari volevano far valutare la lampada da un esperto. All'inizio di dicembre 1977 si rivolsero quindi alla [S. AG] a Zurigo, dove la signora [H.] fu ricevuta dalla signorina V. Il 6 dicembre la signora [H.] scrisse alla ditta [S.] a Zurigo chiedendo che la lampada fosse valutata da un esperto a Londra. La fotografia della lampada fu inviata a Londra il 7 dicembre. Il 9 dicembre la signorina V. comunicò alla signora [H.] che il prezzo di stima era compreso tra 8.000 e 12.000 franchi. I coniugi [H.] vendettero quindi la lampada il 17 dicembre per 16.500 franchi ad A.

All'inizio di febbraio 1978 emerse che si trattava di un pezzo unico il cui valore era compreso tra 30.000 e 40.000 franchi. I coniugi [H.] hanno quindi citato in giudizio la [S. AG] a Zurigo per un risarcimento danni di 233.500 franchi.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che tra le parti esisteva un rapporto di mandato e che la convenuta è responsabile per il comportamento delle sue persone ausiliarie. La convenuta aveva accettato la richiesta dei ricorrenti e si era impegnata a far valutare la lampada da un esperto a Londra.

Sebbene il mandatario possa in linea di principio coinvolgere un terzo per adempiere l'incarico, egli è tuttavia responsabile ai sensi dell'art. 101 CO per il comportamento di tale terzo, se lo ha coinvolto nel proprio interesse. Questo era il caso qui, poiché la convenuta, in virtù dei suoi stretti…