Fatti
La ricorrente [X.] ha presentato un'azione per violazione di brevetto presso il Tribunale cantonale dei Grigioni contro la controparte [Y. AG] . Il Tribunale cantonale ha nominato l'avvocato di brevetti [Z.] come perito giudiziario. Successivamente è emerso che [Z.] ovvero il suo studio legale [A. AG] erano stati incaricati da una terza società ([B. AG] ) di occuparsi di una questione di brevetto della ricorrente. La controparte ha quindi chiesto che [Z.] fosse sollevato dal suo incarico di perito giudiziario e che la sua perizia fosse esclusa dagli atti. Il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione di prima istanza ed ha escluso la perizia di [Z.] come mezzo di prova. La ricorrente ha impugnato questa decisione presso il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, secondo la giurisprudenza, la garanzia di imparzialità e indipendenza del giudice si applica analogicamente anche ai periti giudiziari. Di conseguenza, i periti giudiziari possono essere ricusati se vi sono circostanze che, secondo criteri oggettivi, sono idonee a suscitare l'apparenza di parzialità. Nel caso di specie, il Tribunale federale ha riconosciuto l'apparenza di parzialità dell'avvocato di brevetti [Z.] , in quanto da un lato era stato incaricato da una terza società ([B. AG] ) di occuparsi di una questione di brevetto della ricorrente e, dall'altro, doveva tutelare…