Fatti

Il 7 marzo 1985, gli agenti della polizia cantonale di San Gallo a Murg hanno controllato un'automobile con targhe di Milano. Nel veicolo si trovavano due cittadini italiani e cinque cittadini turchi. I cittadini turchi, entrati clandestinamente in Svizzera alcune ore prima e senza visti, sono stati posti in detenzione preventiva con l'accusa di ingresso illegale nel paese e successivamente espulsi a Istanbul, ad eccezione di F. e C. che il 13 marzo 1985 hanno presentato una domanda d'asilo.

Il 2 luglio 1985, la Commissione giudiziaria di Sargans ha condannato F. e C. per ingresso illegale nel paese ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 ANAG a pene detentive condizionalmente sospese di otto giorni, scontati durante la detenzione preventiva. Il Tribunale cantonale di San Gallo ha respinto il ricorso presentato dai due condannati il 3 febbraio 1986.

I condannati non impugnano la decisione del Tribunale cantonale di San Gallo con il ricorso di nullità federale, ma con un ricorso al Consiglio federale. Essi sostengono che la loro condanna ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 ANAG violi l'art. 31 n. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951.

Legge

La Camera di cassazione del Tribunale federale ha deciso che la questione dell'applicabilità dell'art. 31 n. 1 della Convenzione sui rifugiati è una vera e propria questione pregiudiziale e quindi di competenza della Camera di cassazione, che è competente nel procedimento di ricorso di nullità federale nel merito (condanna ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 ANAG).

Il Tribunale cantonale aveva affermato che i ricorrenti non possono essere considerati rifugiati ai sensi della Convenzione sui rifugiati, in quanto non hanno addotto validi motivi per l'ingresso illegale e non si sono presentati immediatamente alle autorità. I ricorrenti sostengono che il Tribunale cantonale abbia negato ingiustamente la loro qualità di rifugiati, ma non spiegano in che modo…