Art. 23 LDDS
Condizioni personali
1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
2 All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
- a. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
- b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
- d. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
- e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 e art. 3 cpv. 3 LDDS)16 citazioni
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21. Art. 252 CP e art. 23 cpv. 1 al. 1 LDDS; relazione tra queste due disposizioni14 citazioni
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3Facilitare un soggiorno illegale e impiegare stranieri non autorizzati a lavorare12 citazioni
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4Caso poco grave12 citazioni
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5Impiego di persone dimoranti illegalmente in Svizzera, delimitazione10 citazioni
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6Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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7 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.