Fatti
Il 22 settembre 1993, il Tribunale distrettuale di Aarau ha dichiarato H. colpevole di danneggiamento, furto, mancato pagamento del contributo di esonero dal servizio militare, violazione di domicilio e truffa, condannandolo a una pena detentiva incondizionata di cinque mesi e mezzo e a una multa di 300 franchi. Il ricorso presentato da H. è stato respinto dal Tribunale cantonale di Argovia l'8 giugno 1994.
H. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e il rinvio del caso al giudice di primo grado per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi entra in materia. Il giudice precedente ritiene che il ricorrente si sia reso colpevole di truffa vendendo a terzi i beni da lui rubati o ottenuti con l'inganno.
Ai sensi dell'art. 148, cpv. 1, CP (vecchia versione), è punibile per truffa chi, con l'intenzione di arricchire sé o altri indebitamente, induce fraudolentemente qualcuno in errore mediante false rappresentazioni o occultamento di fatti, determinando così l'ingannato a un comportamento dal quale risulta un danno patrimoniale per sé o per altri. Pertanto, è decisivo se il terzo subisca un danno dall'acquisto di un bene rubato o ottenuto con l'inganno.
Nella misura in cui il giudice precedente ritiene che il ricorrente si sia reso colpevole di truffa vendendo i beni da lui rubati, non viola il diritto federale. Ai sensi dell'art. 934, cpv. 1, CC, il proprietario derubato può rivendicare il bene dall'acquirente entro cinque anni. Il bene consegnato all'acquirente è quindi gravato dalla pretesa di restituzione del legittimo proprietario. Pertanto, non corrisponde al prezzo di acquisto in termini di valore. Quindi, si deve affermare l'esistenza di un danno patrimoniale per l'acquirente.
Non si può nemmeno rilevare una violazione del diritto…