Art. 148 CP
1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta.
2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Truffa. 1. Agisce con astuzia chi dissuade la vittima dall'effettuare il controllo delle false indicazioni o presuppone che, date le circostanze, questa si asterrà dall'effettuarlo; altrettanto dicasi del caso in cui un…16 citazioni
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2Truffa processuale, astuzia14 citazioni
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3Nozione d'astuzia13 citazioni
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4Falsità ideologica in documenti12 citazioni
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5Abuso di carte-assegno e di carte di credito, condizione oggettiva della punibilità11 citazioni
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6Abuso di carte-chèques, applicazione in caso di uso di una carta di garanzia "postcheque", distinzione fra abuso di carte-chèques e truffa11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Check- und Kreditkartenmissbrauch, mehrfache Anstiftung zum Check- und Kreditkartenmissbrauch, gewerbsmässiger Betrug usw.5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.