Fatti

Il convenuto [A.] il 14 ottobre 1986 ha riscosso presso un ufficio postale svizzero tre cosiddetti assegni postali garantiti da Fr. 300.-- e il 17 ottobre 1986 due assegni postali garantiti da Fr. 300.-- e Fr. 200.-- presentando contemporaneamente la sua carta di assegni postali. Egli era consapevole di non essere solvibile e che sul suo conto corrente postale vi era un saldo insufficiente.

Il Presidente del Tribunale II di Aarberg, con sentenza del 16 agosto 1995, ha dichiarato [A.] colpevole di truffa plurima, commessa a danno delle PTT e di [F.], e lo ha condannato a 25 giorni di reclusione (con la condizionale). Tuttavia, il Tribunale Superiore del Cantone di Berna ha qualificato le azioni a danno delle PTT come abuso di assegni e carte di credito, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per truffa a danno di [F.] e ha condannato [A.] a 14 giorni di reclusione (con la condizionale).

Contro questa sentenza, il Procuratore Generale del Cantone di Berna ha presentato ricorso per nullità, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso al giudice di primo grado per una nuova decisione o una condanna di [A.] per truffa a danno delle PTT.

Legge

Il Tribunale Federale respinge il ricorso. Esso afferma che la fattispecie di abuso di assegni e carte di credito ai sensi dell'art. 148 CP si applica anche nel sistema a due parti (qui: riscossione di assegni postali scoperti, garantiti mediante una carta di assegni postali, da parte del legittimo titolare presso un ufficio postale svizzero) e prevale sulla fattispecie di truffa.

Il Tribunale Federale motiva questo affermando che la carta di assegni postali viene qualificata come carta di garanzia per gli assegni postali e il suo utilizzo conforme alla destinazione per ottenere il pagamento nonostante la mancanza di copertura integra la fattispecie di abuso di assegni e carte di credito. È irrilevante che la riscossione sarebbe stata possibile anche senza la presentazione della carta,…