Fatti

La decisione riguarda il rimborso di rendite e indennità per grandi invalidi indebitamente percepite nell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAVS, tali prestazioni devono in linea di principio essere rimborsate. Tuttavia, in caso di buona fede e di grave difficoltà, il rimborso può essere rinunciato.

L'istanza precedente aveva riconosciuto la buona fede del beneficiario della rendita, in quanto questi aveva adempiuto al suo obbligo di notifica e non aveva potuto riconoscere l'illegalità della percezione della rendita. Il Tribunale federale delle assicurazioni considera tale constatazione come vincolante.

Resta quindi da esaminare se il rimborso comporterebbe una grave difficoltà. Secondo la giurisprudenza finora vigente, sussisteva una grave difficoltà quando il reddito computabile, dedotto il credito di rimborso, non raggiungeva il limite di reddito di cui all'art. 42 cpv. 1 LAVS, aumentato del 50%.

Legge

Il tribunale ritiene opportuno modificare la prassi nella valutazione della grave difficoltà. Da un lato, ciò è dovuto ai risultati insoddisfacenti della precedente normativa, che ha portato a disuguaglianze stridenti tra AVS e AI. Dall'altro, le condizioni sono cambiate a seguito della normativa più mite nell'AI, il che giustifica una nuova interpretazione del concetto di grave difficoltà.

Il tribunale decide che sussiste una grave difficoltà ai sensi…