Fatti

A.A. (nato nel 1963; cittadino svizzero) e B.A. (nata nel 1971; cittadina turca) si sono sposati nel 2003. Il 20 ottobre 2010, A.A. ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Zurigo una domanda di nullità del matrimonio, eventualmente di divorzio, invocando il motivo di nullità di cui all'art. 105 n. 4 CC. Il Tribunale distrettuale e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno respinto la domanda di nullità, in quanto il motivo di nullità introdotto a partire dal 1° gennaio 2008 all'art. 105 n. 4 CC non può avere effetto retroattivo sul matrimonio celebrato nel 2003.

A.A. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo la dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato il 22 luglio 2003, in subordine il rinvio della causa al Tribunale superiore.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie in relazione all'entrata in vigore dell'art. 105 n. 4 CC, i tribunali cantonali si sono basati sulla regola generale di cui all'art. 1 Disp. fin. CC, secondo la quale gli effetti giuridici di fatti sono valutati in base al diritto vigente al momento del loro verificarsi (principio della non retroattività).

Un'eccezione ai sensi dell'art. 2 Disp. fin. CC, che prevede una vera e propria retroattività, si verifica solo raramente. Non basta che la nuova norma abbia carattere imperativo; l'ordine pubblico e la moralità consentono un'applicazione retroattiva solo se la norma appartiene ai principi fondamentali dell'attuale ordinamento giuridico. Ciò non è il caso dell'art. 105 n. 4 CC.

È decisivo che nel contesto in questione non sia in primo piano l'elemento duraturo dello stato matrimoniale,…