Art. 45 LDIP
1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera. È fatto salvo l’articolo 45a.
2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.
3 Un matrimonio celebrato all’estero non è riconosciuto:
- a. fintanto che i due coniugi non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; o b. se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di essi era domiciliato in Svizzera.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU)6 citazioni
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2Rettificazione di iscrizioni nel registro dello stato civile2 citazioni
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3Retroattività0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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4 citazioni
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Eintragung einer im Ausland erfolgten Eheschliessung ins Personenstandsregister3 citazioniVB.2018.00700· 06/02/2019 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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