Art. 45 LDIP

1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera. È fatto salvo l’articolo 45a.
2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.
3 Un matrimonio celebrato all’estero non è riconosciuto:
  1. a. fintanto che i due coniugi non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; o b. se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di essi era domiciliato in Svizzera.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU)
    · 03/03/1993 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rettificazione di iscrizioni nel registro dello stato civile
    · 01/04/2009 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Retroattività
    · 27/11/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 28/06/2019 · 6 citazioni de
  • · 28/01/2020 · 4 citazioni de
  • Eintragung einer im Ausland erfolgten Eheschliessung ins Personenstandsregister
    VB.2018.00700
    · 06/02/2019 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.