Fatti
Il caso riguarda la questione se una rendita per indigenza accordata ai sensi dell'art. 152 CC possa essere garantita ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 CO. La ex moglie aveva ottenuto dal Tribunale superiore una rendita per indigenza ai sensi dell'art. 152 CC e ora ne richiedeva la garanzia.
Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di garanzia della rendita. Ha affermato che la rendita ai sensi dell'art. 152 CC non ha natura risarcitoria come quella di cui all'art. 151 cpv. 1 CC, ma è dovuta come obbligo di solidarietà post-matrimoniale oltre lo scioglimento del matrimonio. Pertanto, la regolamentazione di responsabilità civile dell'art. 43 cpv. 2 CO non può essere applicata per analogia.
Legge
Il Tribunale federale ha sottolineato che, sebbene ai sensi dell'art. 7 CC le disposizioni generali del CO siano applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile, la particolarità di un rapporto di diritto civile può portare a una limitazione o modifica delle disposizioni del CO applicabili.
Nel caso in esame, il presupposto dell'art. 43 cpv. 2 CO e quello dell'art. 152 CC non sono equivalenti. In particolare,…