Fatti

Il cittadino svizzero [A.], nato nel 1969, ha lavorato come autista in Svizzera dal 1° maggio al 30 giugno 2013. Dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2014 ha lavorato come elettricista navale e membro dell'equipaggio (supervisione dei lavori) in Germania. Il 10 ottobre 2014 si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione e ha richiesto l'indennità di disoccupazione. La Cassa di disoccupazione Unia ha respinto la richiesta, in quanto [A.] non aveva maturato il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi in Svizzera nel periodo di riferimento, né poteva far valere i periodi all'estero per il raggiungimento del periodo contributivo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, per avere diritto all'indennità di disoccupazione è necessario un periodo contributivo di almeno dodici mesi nell'ambito del periodo di riferimento. Questa disposizione si riferisce all'obbligo contributivo e pertanto presuppone in linea di principio l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera.

Il Tribunale federale constata che [A.], quando si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione il 10 ottobre 2014, non poteva far valere un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera di almeno un anno nei due anni precedenti.

Inoltre, il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il computo dei periodi all'estero è…