Fatti
Con decisione del 26 gennaio 2000, l'Ufficio AI di Sciaffusa ha assegnato a J., nato nel 1954, una rendita AI intera a decorrere dal 1° febbraio 2000. Allo stesso tempo, ha ordinato il pagamento della rendita per figli, spettante alla rendita del padre, alla madre del figlio comune T. Il 24 febbraio 2000, l'Ufficio AI ha concesso a J. una rendita AI parziale con effetto retroattivo dal 1° novembre 1997 e una rendita AI intera a decorrere dal 1° febbraio 1999. Le relative rendite per i figli T. e D. dovevano essere pagate alla madre secondo due decisioni emesse anch'esse il 24 febbraio 2000.
Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha respinto con decisione del 22 giugno 2001 il ricorso, tra l'altro contro il pagamento delle rendite per figli alla ex moglie. J. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che le rendite per i figli siano pagate a lui e non alla sua ex moglie.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni constata che il pagamento delle rendite per figli alla ex moglie del ricorrente non è contestabile né per quanto riguarda la rendita per figli corrente né per quanto riguarda il pagamento arretrato delle rendite per figli. Ciò risulta dalla giurisprudenza vigente fino alla fine del 2001, secondo la quale la rendita per figli può essere pagata al genitore non avente diritto alla rendita se ha l'autorità parentale sul figlio e questi vive con lui.
Il fatto che l'art. 285 cpv. 2bis CC sia entrato in vigore il 1° gennaio 2000 e che il contributo di mantenimento si riduca di diritto dell'importo della rendita per figli, non modifica questa situazione…