Fatti
[C.], cittadina italiana nata nel 1931, ha vissuto in Svizzera dal 1960 al 1994, insieme al suo coniuge. Dopo il decesso del marito, [C.] ha raggiunto in Svizzera sua figlia, il genero e i nipoti, nell'agosto 2000. Il Servizio degli stranieri del Cantone di Neuchâtel le ha rilasciato un permesso di soggiorno, dopo che sua figlia e il genero avevano ciascuno firmato l'attestazione impegnandosi a farsi completamente carico di tutte le spese derivanti dal soggiorno di [C.] affinché non ne derivasse alcun onere per le autorità pubbliche.
[C.] è titolare di una rendita di vecchiaia di 1'391 franchi al mese. L'11 giugno 2003, ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione di Neuchâtel una domanda di prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia e superstiti. La cassa ha respinto la domanda, a causa dell'impegno assunto dalla figlia e dal genero di [C.] di provvedere al suo mantenimento.
Con sentenza del 7 febbraio 2006, il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla cassa affinché esaminasse la situazione finanziaria dell'assicurata e si pronunciasse nuovamente.
La cassa ha interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza, chiedendone l'annullamento.
Legge
Secondo l'art. 2 cpv. 1 LPC, i cittadini svizzeri che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera e che soddisfano una delle condizioni previste agli art. 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute superano i redditi determinanti. L'art. 2 cpv. 2 LPC prevede inoltre che gli stranieri che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera devono beneficiare di prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, a determinate condizioni.
L'intimata non possiede la cittadinanza svizzera e non soddisfa le condizioni poste dall'art. 2 cpv. 2 lett. a-c LPC per l'attribuzione di prestazioni complementari ai cittadini stranieri. Tuttavia, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP) è applicabile in questo caso.
Secondo l'art. 10bis del regolamento n.…