Art. 13 RDC
1 Se un comunista si oppone allo scioglimento, l’ufficio chiederà ai creditori se, conformemente all’articolo 131 cpv. 2 della LEF, intendono far valere a loro rischio il diritto spettante al debitore allo scioglimento della comunione ed alla liquidazione del patrimonio comune. Se nessun creditore fa uso di questa facoltà entro il termine fissato, la parte in comunione sarà venduta all’asta.
2 La cessione del diritto è esclusa quando si tratta di una parte di comunione di successioni, alle quali il debitore partecipa pacificamente e che pacificamente non vengono divise, le cui divisioni vengono però rifiutate dai coeredi. Ai creditori, che hanno anticipato i costi della necessaria procedura per giungere alla divisione dell’eredità, è applicabile per analogia l’art. 131 cpv. 2 terzo periodo della LEF.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg11 citazioni
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2Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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