Fatti
Il caso riguarda un opponente al reclamo che ha subito una rottura della cuffia dei rotatori, che doveva essere trattata chirurgicamente il 1° dicembre 1993. L'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha negato che si trattasse di un danno fisico simile a un infortunio riconducibile a un evento del 17 agosto 1993.
L'istanza precedente aveva correttamente riprodotto la giurisprudenza sull'art. 6 cpv. 2 LAINF e l'art. 9 cpv. 2 OAINF sui danni fisici simili a infortuni.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'argomento della SUVA, secondo cui le lacerazioni della cuffia dei rotatori non sono lacerazioni tendinee ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e quindi l'assicurazione è tenuta a prestazioni solo in caso di dimostrazione di un evento infortunistico, viola il testo e lo scopo della normativa sui danni fisici simili a infortuni.
Secondo la giurisprudenza, è sufficiente per l'esistenza di un danno fisico simile a un infortunio che l'evento dannoso costituisca almeno una causa parziale del danno alla salute, anche se era presente uno stato preesistente degenerativo o patologico. Per le lesioni elencate esaustivamente all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, deve intervenire un fattore esterno almeno come fattore scatenante.
Pertanto, una…