Fatti

Nel caso in questione, la ricorrente non si è presentata all'udienza di conciliazione del 5 novembre 2012, il che ha portato la Commissione di conciliazione a cancellare la causa dal ruolo. La Commissione ha successivamente respinto la richiesta della ricorrente di riapertura della causa e di una nuova udienza di conciliazione.

Secondo la Camera di ricorso civile, la Commissione ha quindi applicato l'art. 148 CPC sulla restituzione e ha statuito "definitivamente" ai sensi dell'art. 149 CPC. Per questo motivo, questa autorità superiore rifiuta di entrare nel merito del ricorso che le è stato trasmesso.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'autorità abbia il diritto, anzi il dovere, di derogare al senso letterale di un testo apparentemente chiaro, attraverso l'interpretazione, quando ci sono ragioni oggettive che rivelano che questo testo non rispecchia il vero significato della disposizione in questione.

Nel caso di specie, il rifiuto di restituzione può comportare la perdita completa e irrimediabile dell'azione per la parte attrice, in particolare quando questa è soggetta a un termine di decadenza. In un sistema procedurale coerente, la parte attrice dovrebbe quindi godere di possibilità di ricorso almeno simili a quelle previste contro una sentenza di primo grado che…