Fatti
Il caso riguarda un contratto d'opera tra il committente B. AG e l'imprenditrice A. S.R.L. per la costruzione di una facciata. Il contratto prevedeva diverse scadenze intermedie che l'imprenditrice non ha rispettato. Di conseguenza, il committente ha dichiarato il recesso dall'intero contratto, quindi anche per la parte della facciata in cui non vi era stato ritardo.
La prima istanza aveva ritenuto legittimo il recesso totale del committente. Tuttavia, il Tribunale federale è giunto a una conclusione diversa:
Legge
Il Tribunale federale considera il contratto d'opera come divisibile, poiché le due parti della facciata (legno/metallo e montanti/traversi) potevano essere realizzate e montate in modo tecnicamente indipendente l'una dall'altra. Anche la controprestazione era divisibile, indipendentemente dal prezzo forfettario concordato.
Il Tribunale federale non ritiene irragionevole la prosecuzione del contratto per la parte dei montanti/traversi. Sebbene ci siano stati ritardi e difetti nella facciata in legno/metallo, ciò non implica necessariamente un pericolo anche per la parte dei montanti/traversi, in quanto rientra nell'ambito di competenza…