Art. 107 CO
1 Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo termine per l’adempimento.
2 Se l’adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l’adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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126 citazioni
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2Contratto d'appalto; esecuzione difettosa dell'opera durante i lavori (art. 366 cpv. 2 CO)17 citazioni
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3Termine congruo? (consid. 1b). 3. Il silenzio dopo una disdetta anticipata non può essere interpretato quale consenso, se il destinatario non si conforma a una richiesta contenuta nella disdetta (consid. 2).13 citazioni
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4DTF 69_II_24313 citazioni01/01/1943 · 13 citazioni
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5Contratto d'appalto; conseguenza del rifiuto dell'appaltatore di adempiere al suo obbligo di riparare l'opera difettosa (art. 368 cpv. 2 CO)12 citazioni
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6DTF 76_II_30012 citazioni24/10/1950 · 12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Werklohnforderung9 citazioni
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9 citazioni23/06/2004 · 9 citazioni de
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6 citazioni10/06/2013 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.