Fatti

La Repubblica e Cantone del Giura ha concluso due contratti d'appalto con le società X. SA e Y. SA per l'esecuzione di lavori, tra cui la fornitura e la posa di canaline portacavi. In seguito è sorta una controversia tra le parti in merito alla qualità della zincatura e allo spessore delle canaline portacavi. Il 31 ottobre 1995, il committente ha comunicato al consorzio che risolveva i contratti, in quanto quest'ultimo persisteva nel non fornire la qualità e il tipo di canaline portacavi aggiudicate. Le parti non sono riuscite a trovare una soluzione. L'11 marzo 1996, il Cantone del Giura ha notificato formalmente la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 366 cpv. 2 CO, in quanto era evidente che il consorzio intendeva eseguire il contratto in modo difettoso e in contrasto con gli accordi conclusi. Le imprese attrici hanno quindi citato in giudizio il Cantone del Giura dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il pagamento di un indennizzo.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che le condizioni per l'applicazione dell'art. 366 cpv. 2 CO fossero soddisfatte nel caso di specie. Il committente poteva quindi validamente rinunciare alle prestazioni promesse dalle imprese e chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento, ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO. Sebbene la lettera dell'11…