Fatti
La società X. AG opera sui mercati monetari e dei capitali nonché in settori affini in qualità di intermediaria. Il suo capitale azionario ammonta a 1,5 milioni di franchi (1'500 azioni nominative da 1'000 franchi ciascuna). La trasferibilità delle azioni è limitata secondo le disposizioni dello statuto. Al 30 marzo 2003, la X. AG deteneva 190 azioni proprie (12,66% del capitale azionario).
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha comunicato alla X. AG che al 30 marzo 2003 era sorta una pretesa di imposta preventiva di 60'200 franchi derivante da una liquidazione parziale, poiché in tale data aveva superato il limite del 10% di azioni proprie per un periodo di due anni. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della X. AG.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso della X. AG. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP), l'acquisto di partecipazioni proprie è soggetto all'imposta preventiva se non sono rispettati i limiti di cui all'art. 659 del Codice delle obbligazioni (CO). L'art. 659 cpv. 2 CO prevede che le azioni nominative vincolate acquisite oltre il 10% del capitale azionario devono essere alienate o annullate mediante riduzione del capitale entro due anni.
Il rinvio all'art. 659 CO contenuto nell'art. 4a cpv. 1 LIP comprende anche il termine biennale ivi previsto. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere l'obbligo di imposta preventiva già al momento del riacquisto.…