Art. 659 CO

1 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto.
2 L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
3 Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assoggettamento all'imposta preventiva in caso di acquisto di azioni proprie nominative vincolate
    · 08/10/2009 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 12/05/1970 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 72_II_275
    19/03/1946 · 4 citazioni
  4. 4
    Situazione giuridica in seguito all'acquisto per successione di azioni nominative vincolate. 1. Se, fondandosi sull'art. 686 cpv. 4 CO, la società anonima rifiuta quali nuovi azionisti persone che hanno ereditato azioni…
    · 29/05/1984 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Contestazione delle decisioni dell'assemblea generale. 1. Art. 706 cpv. 1 CO
    · 03/04/1973 · 3 citazioni
  6. 6
    · 27/03/1962 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.