Art. 659 CO
1 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto.
2 L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
3 Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assoggettamento all'imposta preventiva in caso di acquisto di azioni proprie nominative vincolate11 citazioni
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3DTF 72_II_2754 citazioni19/03/1946 · 4 citazioni
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4Situazione giuridica in seguito all'acquisto per successione di azioni nominative vincolate. 1. Se, fondandosi sull'art. 686 cpv. 4 CO, la società anonima rifiuta quali nuovi azionisti persone che hanno ereditato azioni…3 citazioni
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5Contestazione delle decisioni dell'assemblea generale. 1. Art. 706 cpv. 1 CO3 citazioni
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61. Art. 721 CO1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verrechnungssteuer (Rückerstattung; Steuerumgehung)4 citazioni
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3 citazioni14/11/2019 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.