Fatti
[P.] era il fondatore della società [P. AG], le cui azioni sono di proprietà dei suoi discendenti. La signora B., azionista di minoranza, è deceduta e ha lasciato le sue azioni nominative vincolate ai suoi eredi. La società ha rifiutato l'iscrizione degli eredi come azionisti, a seguito di che il ricorrente A., in qualità di esecutore testamentario, ha presentato un'azione chiedendo che la società fosse obbligata a pagare il valore delle azioni.
Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda, ritenendo invalido il rifiuto dell'iscrizione e assumendo un errore della società sul valore delle azioni. Il ricorrente ha quindi presentato appello.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la società aveva il diritto, ai sensi dell'art. 686 cpv. 4 CO, di rifiutare l'iscrizione degli eredi come azionisti e di dover invece corrispondere loro il valore effettivo delle azioni.
Il Tribunale ha spiegato che l'art. 686 cpv. 4 CO intende dare alla società la possibilità di rifiutare eredi indesiderati come azionisti, ma allo stesso tempo di risarcire loro il valore delle azioni. Pertanto, la società stessa è obbligata a riacquistare le azioni dall'acquirente e a risarcirgli il valore intrinseco, se ne rifiuta l'iscrizione.
Anche il divieto di…