Fatti
La società [X. AG] , con sede a Basilea, ha acquistato nel dicembre 1998 dieci azioni proprie al portatore per un totale di Fr. 500'000.--. Poiché questo stock di azioni proprie superava il limite legalmente consentito del 10% del capitale azionario, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha considerato la quota eccedente di cinque azioni come una liquidazione parziale ai sensi della LIFD. Ha quindi riscosso un'imposta preventiva di Fr. 145'250.-- oltre agli interessi di mora. La [X. AG] ha presentato ricorso, che è stato parzialmente accolto dalla Commissione federale di ricorso in materia fiscale. Contro la decisione della Commissione di ricorso, la [X. AG] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che i presupposti per la riscossione dell'imposta preventiva ai sensi dell'art. 4a LIFD erano soddisfatti, poiché l'acquisto di azioni proprie aveva superato il limite legalmente consentito del 10% del capitale azionario. La ricorrente aveva acquisito le azioni in questione non solo in qualità di fiduciaria, ma come proprietaria, come risulta dalle registrazioni in bilancio e dal contratto di acquisto. Anche la prospettiva del diritto…