Fatti
La signora S., nata nel 1974, ha lavorato come infermiera pediatrica presso l'ospedale Z. dal 1° maggio 1996 ed era assicurata presso la fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt. Dal 17 marzo 1998, S. è stata permanentemente incapace al lavoro per almeno il 50% e ha percepito una mezza rendita dall'assicurazione invalidità a partire dal 1° aprile 1999 e una rendita intera a partire dal 1° ottobre 2000. La fondazione collettiva LPP ha erogato prestazioni per incapacità lavorativa a partire dal 1° giugno 1999 e, a partire dal 1° ottobre 2000, in caso di invalidità del 100%. A seguito di sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 22 gennaio 2001 per violazione del divieto di discriminazione di genere e della legge sulla parità, S. ha ricevuto un arretrato salariale per gli anni 1996-2001 di complessivi CHF 33'839.90, di cui CHF 8'358.05 per il 1998. La richiesta di S. di ricalcolare la rendita d'invalidità tenendo conto di questo arretrato salariale è stata respinta dalla fondazione collettiva LPP. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso e ha obbligato la fondazione collettiva LPP a calcolare l'importo della rendita d'invalidità sulla base del salario assicurato aumentato per il 1998 e a corrisponderne gli arretrati. La fondazione collettiva LPP ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che l'arretrato salariale di CHF 8'358.05 per il 1998, corrisposto nel febbraio 2002, debba essere considerato dovuto contrattualmente al 1° gennaio 1998 e quindi costituire parte integrante del salario annuo ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 del regolamento della fondazione collettiva LPP. Pertanto, questo arretrato salariale deve essere preso in considerazione…