Fatti

Il Cantone di Lucerna ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione federale di stima, secondo la quale i vicini di un impianto pubblico (autostrada nazionale A2 nella zona della galleria del Sonnenberg) dovrebbero ricevere un indennizzo per le immissioni di rumore fino al risanamento dell'impianto.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo. Ha affermato che il gestore di un impianto pubblico che supera i valori limite di immissione e che quindi è soggetto all'obbligo di risanamento, in linea di principio non può essere obbligato a pagare un indennizzo per l'espropriazione dei diritti di difesa di vicinato prima della scadenza del termine legale di risanamento.

Il Tribunale federale ha motivato questo con il fatto che la legge sulla protezione dell'ambiente concede ai gestori degli impianti un termine fino al 1° aprile 2002 per adeguare i loro impianti ai requisiti. Fino a tale data, i valori limite di immissione devono essere rispettati, a meno che non vengano concesse agevolazioni. Un indennizzo per l'espropriazione ostacolerebbe inutilmente gli sforzi di risanamento, il che non è nell'interesse dei vicini interessati.

Legge

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che considerazioni analoghe hanno portato, anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla protezione dell'ambiente, ad ammettere indennizzi per l'espropriazione dei diritti di difesa di vicinato nel caso di un impianto stradale soggetto…