Fatti
B. è stato assistito dai Servizi sociali regionali A. dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2018. Nell'aprile 2018 ha ricevuto il suo saldo di libero passaggio dalla previdenza professionale pari a Fr. 111'393.-. Nel giugno 2018 si è annunciato alla Cassa di compensazione del Cantone di Berna per richiedere le prestazioni complementari. L'amministrazione ha concesso con decisioni del 7 novembre 2018 le prestazioni complementari con effetto retroattivo dal 1° novembre 2014, tenendo conto del consumo del saldo di libero passaggio pagato nell'aprile 2018 a partire dal 1° novembre 2014.
I Servizi sociali regionali A. e B. hanno presentato ricorso contro la decisione di prima istanza che ha protetto la considerazione del saldo di libero passaggio a partire dal 1° novembre 2014. Hanno chiesto che il saldo di libero passaggio sia considerato come patrimonio solo a partire dal 1° marzo 2018, eventualmente dal 8 febbraio 2018.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la legittimazione al ricorso dei Servizi sociali regionali A. e l'ha riconosciuta, in quanto essi, in qualità di autorità di assistenza sociale, potevano far valere un diritto alle prestazioni complementari nel procedimento di annuncio.
Nel merito, il Tribunale federale ha considerato che l'imputazione del saldo di libero passaggio come patrimonio consumabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC non presuppone un effettivo prelievo, ma solo la possibilità giuridica di prelevarlo. Questa possibilità esiste quando l'assicurato percepisce una rendita AI intera (art. 16 cpv. 2 OLP).
Il Tribunale federale ha…