Fatti
B., che agisce solidalmente con altre tre persone, ha ottenuto dalla banca X. un credito edilizio di 3'000'000 franchi, garantito dal pegno di una cartella ipotecaria al portatore dello stesso importo. Dopo aver denunciato e richiesto il rimborso del credito, la banca ha richiesto l'apertura di un'esecuzione per la realizzazione del pegno mobiliare. La cartella ipotecaria è stata acquisita dalla banca all'asta per 5'000 franchi. Sulla base dell'atto di insufficienza del pegno, la banca ha richiesto l'apertura di un'esecuzione ordinaria contro B. senza un precedente precetto di pagamento.
B. si è avvalso del beneficio di escussione immobiliare (art. 41 cpv. 1 LEF) sostenendo che la banca beneficiasse di un diritto di pegno immobiliare. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo, ritenendo che la banca potesse far valere il saldo del credito risultante dal credito edilizio, tale credito di base differenziandosi dal credito astratto incorporato nella cartella ipotecaria.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di B. e annullato la decisione dell'autorità cantonale. Ha ritenuto che la regola dell'art. 855 cpv. 1 CC, secondo la quale la costituzione di una cartella ipotecaria estingue per novazione l'obbligazione da cui deriva, sia di diritto dispositivo (art. 855 cpv. 2 CC). Le parti possono quindi concordare che il credito causale sussista accanto al credito astratto incorporato nella cartella.
Poiché la decisione impugnata non ha accertato l'esistenza di una tale convenzione derogativa, il Tribunale federale ha rinviato la questione all'autorità…