Art. 41 LEF

1 Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis Se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno.
2 Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 68_III_131
    17/11/1942 · 14 citazioni
  2. 2
    Beneficium excussionis realis (art. 41 LEF)
    · 14/04/1971 · 13 citazioni
  3. 3
    DTF 77_III_100
    19/10/1951 · 12 citazioni
  4. 4
    DTF 58_III_57
    01/01/1932 · 10 citazioni
  5. 5
    · 24/10/1994 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Beneficio dell'escussioni reale (art. 41 LEF). 1. Il diritto di ritenzione fa parte dei diritti di pegno che consentono al debitore di esigere la realizzazione previa (consid. 2). 2. Ove il creditore abbia nei confronti…
    · 18/05/1978 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Betreibungsart
    · 19/03/2008 · 2 citazioni de
  • 07/01/2004 · 2 citazioni de
  • Ergänzungsleistungen AHV
    VSBES.2024.307
    · 31/10/2024 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.