Fatti

P. Sch. è stato oggetto di una procedura esecutiva ordinaria mediante pignoramento o fallimento avviata dalla Banca Cantonale di San Gallo l'8 agosto 1994. Il debitore ha contestato il precetto esecutivo presso l'autorità di vigilanza cantonale delle esecuzioni e fallimenti di Appenzello Esterno, chiedendo che il precetto esecutivo fosse sostituito da un precetto esecutivo nell'ambito di un'esecuzione del pegno, in quanto il credito perseguito era garantito da un pegno immobiliare. L'autorità cantonale ha respinto l'opposizione. Il ricorso presentato dal debitore contro questa decisione non è stato ammesso dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, in quanto il termine per il ricorso era stato superato.

Legge

Secondo la giurisprudenza, il fatto che venga avviata una procedura esecutiva ordinaria mediante pignoramento o fallimento invece dell'esecuzione del pegno prevista dall'art. 41 cpv. 1 LEF non comporta la nullità della procedura. Questa situazione è semplicemente soggetta a ricorso presso l'autorità di vigilanza. Il debitore deve quindi impugnare il precetto esecutivo entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF e presentare il suo…