Fatti

[A.], di nazionalità turca, è affetta da una disabilità congenita e risiede in Svizzera dal 1983 in un istituto specializzato. Nel 1997, è stata posta sotto tutela. Rappresentata dal suo tutore, [A.] ha chiesto la revisione del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità, richiesta respinta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone di Vaud.

[A.] ha presentato ricorso contro questa decisione, ma il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud ha respinto il suo ricorso. [A.], rappresentata dal suo tutore, ha quindi interposto un ricorso di diritto pubblico contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 13 cpv. 1 LPGA rimandi espressamente agli art. 23-26 CC, includendo così la nozione di domicilio derivato secondo l'art. 25 cpv. 2 CC, questa interpretazione letterale non corrisponde alla volontà del legislatore.

Infatti, la giurisprudenza ha sempre interpretato in modo restrittivo la nozione di domicilio come condizione per la concessione di prestazioni dell'assicurazione sociale, escludendo il domicilio derivato. I lavori preparatori non indicano che il legislatore abbia voluto cambiare questa concezione.

Inoltre, ammettere il domicilio derivato secondo l'art. 25 cpv. 2 CC come…