Fatti
Rogelio [F.], di nazionalità spagnola, è deceduto il 5 dicembre 1976. Sua moglie, Claudina [F.], domiciliata in Spagna, ha presentato il 5 aprile 1984 una richiesta di rendita per vedove presso la Cassa svizzera di compensazione. Poiché la rendita parziale a cui aveva diritto era inferiore al 10% della rendita ordinaria completa, la Cassa le ha assegnato un'indennità forfettaria di 3154 franchi in luogo di una prestazione mensile.
Claudina [F.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il pagamento di una rendita mensile. Tuttavia, la commissione ha respinto il ricorso e riformato la decisione iniziale, ritenendo che il diritto di Claudina [F.] all'indennità forfettaria fosse "prescritto" ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAVS.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla Cassa svizzera di compensazione. Ha ritenuto che l'argomentazione dei primi giudici non fosse pertinente, in quanto non esiste alcuna analogia tra l'assegno unico per vedove e l'indennità forfettaria in questione. Quest'ultima costituisce solo una semplice prescrizione di carattere amministrativo, volta a consentire una gestione più razionale dell'AVS, e non può essere sottoposta alla stessa giurisprudenza dell'assegno unico per vedove.
Pertanto, se l'importo della rendita fosse stato superiore al 10% della rendita ordinaria completa, Claudina [F.] avrebbe avuto diritto a una prestazione mensile, entro i limiti del termine quinquennale di cui all'art. 46 cpv. 1 LAVS. La situazione non sarebbe stata diversa se fosse stata domiciliata in Svizzera al momento della sua richiesta.…