Art. 24 LAVS
Disposizioni particolari
1 Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
2 Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 cpv. 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 23, 24 et 46 cpv. 1 LAVS, art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 1 CC7 citazioni
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2Art. 46 cpv. 1 LAVS, art. 7 cpv. 2 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969: Indennità forfetaria e perenzione4 citazioni
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3Soppressione della rendita per vedovi3 citazioni
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4Prescrizione/perenzione; rimedio di diritto3 citazioni
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5Art. 16 cpv. 3 LAVS, art. 46 cpv. 1 LAVS e vecchio art. 24 LAVS: Perenzione del diritto al pagamento di prestazioni oggetto di una decisione cresciuta in giudicato1 citazioni
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6Nozione del caso d'assicurazione e dei fatti motivanti il diritto1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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22 citazioni
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22 citazioni
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19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.