Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente, nato nel 1954, percepiva una pensione vedovile a seguito del decesso della moglie a partire dal 1° luglio 2001. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha revocato tale pensione alla fine di ottobre 2011, poiché la figlia minore aveva compiuto il diciottesimo anno di età. Il ricorrente ha presentato una nuova domanda per il riconoscimento della pensione vedovile nel dicembre 2020, invocando la sentenza CEDU Beeler contro Svizzera del 20 ottobre 2020. La Cassa di compensazione ha inizialmente respinto la domanda in via informale e, in seguito, con provvedimento del 18 gennaio 2021 nonché con decisione in materia di opposizione del 23 marzo 2021. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso proposto contro tali atti con sentenza del 9 aprile 2022. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale il riconoscimento della pensione vedovile per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 maggio 2019. Il Tribunale federale ha sospeso il procedimento in attesa della sentenza definitiva CEDU del 11 ottobre 2022.
Sviluppi giuridici rilevanti:
Con sentenza del 11 ottobre 2022, la Grande Camera CEDU nel caso Beeler contro Svizzera ha stabilito che la disciplina dell’art. 24 cpv. 2 LAVS (estinzione della pensione vedovile al raggiungimento della maggiore età del figlio minore) viola l’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, poiché discrimina i vedovi. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato in seguito direttive per l’attuazione di tale sentenza, in particolare per i casi ancora pendenti al 11 ottobre 2022.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso e parametro di valutazione:
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico sotto il profilo della violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). L’accertamento del fatto da parte della precedente istanza è vincolante in linea di principio, salvo che risulti manifestamente errato o si fondi su una violazione del diritto (art. 97 cpv. 1, art. 105 LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio, ma in linea di principio verifica solo le censure formulate (art. 106 cpv. 1 LTF, art. 42 LTF).
2. Effetto discriminatorio dell’art. 24 cpv. 2 LAVS e sentenza CEDU:
La sentenza CEDU del 11 ottobre 2022 ha stabilito che l’art. 24 cpv. 2 LAVS discrimina i vedovi, poiché la loro pensione vedovile si estingue al raggiungimento della maggiore età del figlio minore, a differenza di quanto avviene per le vedove. Tale disciplina viola l’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU. Il Tribunale federale ha costantemente affermato, in giurisprudenza, che in casi simili occorre rinunciare alla revoca della pensione vedovile al raggiungimento della maggiore età del figlio minore (cfr. DTF 143 I 50, 143 I 60, 9C_481/2021, 9C_749/2020).
3. Mancanza di un titolo giuridico per il riconoscimento retroattivo della prestazione:
Il ricorrente sostiene che la Cassa di compensazione avrebbe revocato indebitamente la sua pensione vedovile e che sarebbe pertanto dovuto un riconoscimento retroattivo della prestazione. Tuttavia, il ricorrente non ha impugnato la revoca della pensione nel 2011, sicché tale atto è divenuto definitivo. Un riconoscimento retroattivo della prestazione presuppone un titolo di revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA) o un titolo di riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA). Il ricorrente non ha fatto valere un…