Fatti
Parti e istanze: La Cassa di compensazione del Cantone Friburgo (ricorrente) ha impugnato la sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo del 7 maggio 2024, che aveva annullato la revoca della pensione di vedovanza per A. (resistente) e disposto la prosecuzione del pagamento della pensione. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha sostenuto il ricorso della Cassa di compensazione.
Fatto: [A.], nato nel 1978, è stato sposato dal maggio 2002 al dicembre 2014. La sua ex moglie, madre della loro figlia comune (nata nel marzo 2004), è deceduta nell’agosto 2021. Successivamente, la Cassa di compensazione del Cantone Friburgo ha concesso ad [A.] una pensione di vedovanza. Con provvedimento del 18 febbraio 2022 – notificato il 14 marzo 2023 – la Cassa ha revocato la pensione di vedovanza a causa del raggiungimento della maggiore età della figlia e ha interrotto i pagamenti alla fine di marzo 2022. [A.] ha richiesto la prosecuzione della pensione di vedovanza facendo riferimento alla sentenza della CEDU Beeler c. Svizzera del 11 ottobre 2022. La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta con decisione in sede di opposizione del 28 novembre 2023. Il Tribunale cantonale di Friburgo ha accolto il ricorso di [A.] e ha disposto la prosecuzione della pensione di vedovanza oltre il 31 marzo 2022.
Legge
Norme giuridiche e equiparazione: Il diritto alla pensione di vedovanza sussiste ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LAVS, purché al momento del decesso del coniuge siano presenti figli. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 LAVS, il diritto alla pensione di vedovanza si estingue quando l’ultimo figlio compie il diciottesimo anno di età. Le persone divorziate sono equiparate ai vedovi ai sensi dell’art. 24a cpv. 1 LAVS, a determinate condizioni (ad esempio, matrimonio di almeno dieci anni, presenza di figli). Per le persone divorziate che non soddisfano tali condizioni, vige ai sensi dell’art. 24a cpv. 2 LAVS una specifica causa di cessazione: la pensione si estingue non appena non sono più presenti figli di età inferiore ai 18 anni.
Sentenza CEDU Beeler e sue conseguenze: La CEDU ha constatato nella sentenza Beeler c. Svizzera che la revoca automatica della pensione di vedovanza al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio costituisce una discriminazione ai sensi dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’Art. 8 Cost.. Il Tribunale federale ha dedotto da ciò che la causa di cessazione di cui all’art. 24 cpv. 2 LAVS non è più applicabile ai vedovi qualora il loro ultimo figlio abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Tale giurisprudenza è stata confermata in diverse decisioni del Tribunale federale (ad esempio DTF 143 I 50, DTF 143 I 60, 9C_644/2023, 9C_281/2022).
Regolamento transitorio dell’UFAS e suoi limiti: L’UFAS ha emanato un regolamento transitorio (Comunicazione n. 460), che prevede la prosecuzione della pensione di vedovanza oltre il diciottesimo anno di età del figlio. Tale regolamento, tuttavia, non si applica espressamente agli uomini divorziati, il cui diritto alla pensione di vedovanza continua a estinguersi al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Il Tribunale federale ha sottolineato che le istruzioni amministrative come questa non sono vincolanti per i giudici e non possono introdurre limitazioni di diritti materiali che vadano oltre la legge (cfr. DTF 148 V 385, DTF 147 V 79).
Interpretazione degli art. 24 cpv. 2 e 24a LAVS: Il Tribunale federale ha effettuato…