Fatti
L'assicurata [B.] si è rivolta all'OAVS dopo la morte del marito l'11 dicembre 1986 e ha richiesto il trasferimento dell'indennità vedovile a lei spettante. La Cassa di compensazione per il settore bancario svizzero le ha accordato con decisione dell'11 marzo 1987 un'indennità vedovile di CHF 41'472.-- che tuttavia è stata erroneamente versata su un conto di una terza persona. Nel luglio 1996, [B.] ha richiesto il pagamento dell'indennità vedovile, a seguito di che la Cassa di compensazione ha scoperto l'errore e ha rivendicato il rimborso presso la terza persona. [B.] ha quindi sporto denuncia contro la Cassa di compensazione, che tuttavia non è stata ulteriormente perseguita. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha respinto con decisione del 9 marzo 1998 il pagamento dell'indennità vedovile a [B.], in quanto a suo avviso il diritto era decaduto a partire da febbraio 1992.Legge
Il Tribunale federale afferma che la questione se un diritto sia prescritto o decaduto costituisce una questione di diritto materiale. Pertanto, il tribunale cantonale avrebbe dovuto entrare nel…