Fatti
H. (nata nel 1955) ha percepito una rendita AI completa a partire dal 1° luglio 2010. Su sua richiesta, il Comune di X., in qualità di ente esecutore delle prestazioni complementari AVS/AI, le ha concesso prestazioni complementari e sussidi mensili. Un ricorso presentato da H. è stato accolto parzialmente.
H. ha presentato ricorso contro la decisione sul ricorso, in quanto le prestazioni complementari erano state ridotte a partire da maggio 2011. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. H. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che i titolari di un avere di libero passaggio della previdenza professionale devono essere considerati come patrimonio ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni complementari, se possono essere riscossi. Poiché H. percepiva una rendita AI completa dal 1° luglio 2010, avrebbe potuto riscuotere l'avere depositato su un conto di libero passaggio a partire da quella data.
È controverso se questo avere debba essere computato…